Previdenza e assistenza
Un tema che genera spesso dubbi riguarda quando la patologia o la condizione di disabilità debbano essere obbligatoriamente dichiarate in relazione alla patente di guida.
Nel sistema normativo italiano non esiste un obbligo generalizzato di dichiarare spontaneamente una patologia al di fuori dei casi previsti dalla legge. L’obbligo di dichiarazione nasce esclusivamente quando la condizione di salute è rilevante ai fini dell’idoneità alla guida, nell’ambito di un procedimento amministrativo di conseguimento, rinnovo o revisione della patente.
Riferimento normativo principale: Codice della Strada, art. 119
Secondo l’articolo 119 del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida devono essere accertati i requisiti fisici e psichici del candidato o titolare di patente. In particolare, la legge stabilisce che non può ottenere o rinnovare la patente chi è affetto da una malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione (psichica, anatomica o funzionale) tale da impedire di condurre con sicurezza un veicolo.
Questo articolo, letto insieme alle norme di attuazione (es. Regolamento di esecuzione dell’art. 119), indica che la visita medica di idoneità è richiesta quando sussiste un dubbio clinico rilevante o una situazione patologica che può incidere sulla sicurezza della guida — e non automaticamente per tutte le patologie in senso lato.
Ne deriva che la patologia o la disabilità devono essere dichiarate nei seguenti casi:
- al momento del conseguimento della patente, se la condizione è già presente ed è potenzialmente rilevante ai fini della guida;
- in sede di rinnovo della patente, se la patologia è diagnosticata e incide (o può incidere) sui requisiti fisici o psichici richiesti;
- in caso di revisione della patente, disposta dall’autorità competente quando emergono dubbi sull’idoneità alla guida, anche a seguito di segnalazioni sanitarie
(128 Codice della Strada).
La FSHD, in quanto patologia neurologica cronica, non determina automaticamente l’inidoneità alla guida. Tuttavia, poiché rientra tra le condizioni che possono incidere sui requisiti fisici, la sua esistenza diventa rilevante ai fini della valutazione medica quando si accede a una procedura di rinnovo o revisione della patente. In tali circostanze, la patologia va dichiarata alla Commissione Medica competente, allegando una documentazione clinica aggiornata che descriva la condizione funzionale attuale.
Al di fuori di procedimenti formali (rinnovo, revisione, conseguimento), non è richiesto al cittadino di comunicare spontaneamente la diagnosi. Resta fermo che dichiarazioni incomplete o non veritiere rese in sede di accertamento sanitario possono avere conseguenze sul piano amministrativo.
Riferimenti utili
- 119 Codice della Strada – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, conferma e revisione della patente (https://www.nuovocodicedellastrada.it/articolo-119-codice-della-strada.html )
- Regolamento di esecuzione e di attuazione dell’art. 119 (art. 319 e ss.)
https://www.snamiudine.it/news/archivio/regolamentoart119.htm - Obbligo di segnalazione di patologie incompatibili alla guida (art. 128 CdS)
https://www.simlaweb.it/segnalazione-revisione-patenti-patologia/
Sintesi operativa per i pazienti con FSHD
- Se la FSHD è già diagnosticata al momento del rinnovo, va dichiarata alla Commissione Medica Locale, accompagnata da documentazione sanitaria recente.
- Se la patologia si manifesta o peggiora tra visite, deve essere portata all’attenzione della Commissione quando viene richiesto un accertamento medico-legale.
- Fuori da queste ipotesi non esiste un obbligo di dichiarazione “a priori”.








